La negoziazione assistita è stata incentivata con la previsione del gratuito patrocinio, importante però anche l’estensione dell’istituto alle questioni relative al mantenimento dei figli.

Negoziazione assistita post riforma Cartabia

La negoziazione assistita è stata oggetto di modifiche importanti da parte della riforma Cartabia, a cui la Legge di Bilancio 2023 ha dato un’accelerata, per anticipare l’entrata in vigore di alcune disposizioni. Come noto infatti l’obiettivo è quello di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, che non riescono a smaltire in tempi rapidi le cause avviate.

Per la negoziazione assistita però, come molti degli istituti modificati, non è stata prevista un’unica data di entrata in vigore, ma diverse.

Dal 22 giugno 2022 ad esempio all’istituto della negoziazione assistita possono ricorrere i genitori di figli minori o maggiori di età, ma non ancora economicamente autosufficienti, per decidere le condizioni del mantenimento o modificare quanto già deciso in precedenza. Possibilità prevista anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio.

Nuove regole per separazioni e divorzi

Dal 2023 sono invece vigore gli aggiornamenti all’art. 6 del dl n. 132/2014 sulle convenzioni di negoziazione assistita per le separazioni, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’affidamento e il mantenimento dei figli naturali e la materia alimentare, modifiche comprese.

Vediamo di seguito il risultato delle modifiche.

La convenzione tra coniugi per sospendere o porre fine al matrimonio o modificare le condizioni precedentemente concordate richiede l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Stessa regola per le convenzioni che hanno ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dei figli minori naturali e di quelli maggiorenni naturali, ma non ancora autonomi dal punto di vista economico e per la modifica degli accordi precedenti sulle stesse questioni.

In assenza di figli, l’accordo di negoziazione che i coniugi raggiungono in sede di negoziazione deve essere trasmesso al procuratore. Quest’ultimo, se non rileva la presenza di irregolarità nell’accordo concede il nulla osta e lo comunica agli avvocati per i successivi adempimenti.

In presenza di figli minori, con handicap grave o maggiorenni, ma non autonomi economicamente l’accordo raggiunto in sede di negoziazione va trasmesso al procuratore entro 10 giorni, il quale se rileva che lo stesso non rispetta l’interesse dei figli lo trasmette al presidente del tribunale, che entro i 30 giorni successivi, fissa la comparizione dei genitori. In caso contrario invece, ossia se il procuratore rileva che l’accordo risponde all’interesse dei figli lo autorizza e lo comunica alle parti.

La trasmissione dell’accordo dagli avvocati delle parti al procuratore per il nulla osta o l’autorizzazione può avvenire anche in modalità telematica.

Raggiunto l’accordo in sede di negoziazione nei casi sopra descritti, lo stesso produce gli stessi effetti dei provvedimenti di natura giudiziale che definiscono separazioni, divorzi, procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, procedimenti per il mantenimento e l’affidamento dei figli nati anche fuori dal matrimonio siano essi minorenni, portatori di handicap di ogni età e maggiorenni non autosufficienti e quelli relativi agli obblighi alimentari e alle loro modifiche.

Nel caso in cui l’accordo contenga patti con cui le parti hanno disposto il trasferimento di diritti immobiliari, questi hanno effetti obbligatori.

L’accordo deve riportare che gli avvocati hanno tentato la conciliazione, che hanno informato le parti sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e del fatto che il minore deve trascorrere tempi adeguati sia con la mamma che con il papà.

A carico dell’avvocato della parte grava l’obbligo di trasmettere all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio risulta iscritto o trascritto, entro 10 giorni, la copia autenticata dell’accordo.

L’accordo con cui le parti decidono di porre fine al matrimonio o all’unione civile può anche prevedere il riconoscimento in favore di una delle parti di un assegno da corrispondere in una soluzione unica, in relazione al quale, la valutazione di equità dell’importo, viene effettuata dagli avvocati con certificazione.

L’accordo che le parti raggiungono in sede di negoziazione assistita, munito del nulla osta o dell’autorizzazione, prima visti, va infine trasmesso, anche a mezzo pec o altro sistema elettronico, al Consiglio dell’ordine di uno degli avvocati delle parti, che può essere sottoposto alla sanzione massima di 10.000 euro, se non vi provvede, al Comune in cui devono essere effettuate le annotazioni relative al matrimonio.

Il COA lo conserva e su richiesta ne rilascia copia autentica alle parti e agli avvocati.

Vedi anche Negoziazione assistita: i nuovi modelli del CNF

Gratuito patrocinio anche per la negoziazione

Sempre in vigore dal 2023 le disposizioni che hanno esteso e disciplinato il gratuito patrocinio a spese dello Stato anche a questo sistema alternativo di risoluzione delle controversie, ad esclusione delle controversie che hanno per oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui (tranne i casi in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Facoltà che può essere esercitata presentando istanza al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che avrebbe la competenza a conoscere la controversia.

Spetta quindi a questo organismo pronunciarsi sull’ammissibilità dell’istanza entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, con l’obbligo di provvedere all’immediata comunicazione al richiedente. Il soggetto, ovviamente, una volta ammesso, può andare incontro alla successiva revoca, in assenza dei presupposti richiesti. Decisione però contro la quale il soggetto può fare ricorso.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44761-negoziazione-assistita-cosa-cambia-con-la-riforma.asp
(www.StudioCataldi.it)