Il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri e articolato al momento in 8 articoli contiene 200 correttivi, alcuni dei quali per rendere il processo civile più efficiente.

Correttivi riforma Cartabia

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedì 15 febbraio 2024 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che contiene correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla riforma Cartabia del processo civile, del processo esecutivo, dei diritti delle persone e della famiglia e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Il decreto del Ministro Nordio modifica alcune disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile comprese quelle di attuazione e alcune leggi speciali per rendere pienamente efficaci le previsioni della riforma Cartabia, ma non solo. Come precisato nel comunicato stampa, i correttivi realizzano anche gli obiettivi del PNRR perché, nel rispetto di quanto concordato in sede europea, un processo civile più efficiente può attrarre capitali esteri.

Vediamo quindi le novità più interessanti previste dal decreto.

Abrogato l’obbligo della domiciliazione

 

Con l’abrogazione dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 37/1934 l’avvocato che svolge la sua difesa in un foro diverso da quello a cui appartiene non sarà più obbligato a eleggere il domicilio nel foro in cui si trova il Giudice territorialmente competente. Il processo civile telematico rende del tutto superfluo che l’avvocato sia reperibile nel luogo in cui ha sede l’Autorità giudiziaria.

Udienze in presenza se necessarie

Lo scambio di note può sostituire le udienze in presenza, ma non sempre. La presenza personale alle udienze è necessaria quando la legge richiede la presenza delle parti o quando è il giudice a disporla. Si pensi all’interrogatorio formale ella parte o al tentativo di conciliazione. La partecipazione personale non può essere sostituita dalle note scritte inoltre quando una delle parti si oppone e vuole, ad esempio, discutere la causa. Il motivo è evidente, esercitare effettivamente il diritto di difesa.

Comunicazioni digitali

Con l’abolizione del comma 1 dell’art. 125 c.p.c, che impone all’avvocato di indicare il proprio numero di fax negli atti introduttivi indicati dalla norma, si sottolinea la necessità di rendere digitali tutte le comunicazioni tra gli avvocati e le cancellerie dei Tribunali. Niente più biglietti di cancelleria, depositi e iscrizioni a ruolo in forma cartacea.

Fatture e scritture contabili: modifiche all’art. 634 c.p.c.

L’articolo 634 c.p.c, dedicato alle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, subisce due importanti modifiche:

  • gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture” vengono sostituite dalle scritture contabili tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge;
  • ai documenti che costituiscono prova idonea per avviare il procedimento per decreto ingiuntivo vengono aggiunte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46475-correttivi-riforma-processo-civile.asp
(www.StudioCataldi.it)