Contributi volontari anno 2024: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata.

Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2024:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
  • il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

Per l’anno 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (Allegato n. 1).

Nella tabella che segue si riportano – per gli anni dal 2024 al 1997 – i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

Anno Retr. minimasettimanale Prima fasciaretribuzione annua Massimale art. 2co.18, L. 335/95 AliquotaIVS
2024  €   239,44  €      55.008,00  €    119.650,00 33%
2023  €   227,18  €      52.190,00  €    113.520,00 33%
2022  €   210,15  €      48.279,00  €    105.014,00 33%
2021  €   206,23  €      47.379,00  €    103.055,00 33%
2020  €   206,23  €      47.379,00  €    103.055,00 33%
2019  €   205,20  €      47.143,00  €    102.543,00 33%
2018  €   202,97  €      46.630,00  €    101.427,00 33%
2017  €   200,76  €      46.123,00  €    100.324,00 33%
2016  €   200,76  €      46.123,00  €    100.324,00 32,87%
2015  €   200,76  €      46.123,00  €    100.324,00 32,87%
2014  €   200,35  €      46.031,00  €    100.123,00 32,37%
2013  €   198,17  €      45.530,00  €      99.034,00 32,37%
2012  €   192,40  €      44.204,00  €      96.149,00 31,87%
2011  €   187,34  €      43.042,00  €      93.622,00 31,87%
2010  €   184,39  €      42.364,00  €      92.147,00 31,37%
2009  €   183,10  €      42.069,00  €      91.507,00 31,37%
2008  €   177,42  €      40.765,00  €      88.669,00 30,87%
2007  €   174,46  €      40.083,00  €      87.187,00 30,87%
2006  €   171,03  €      39.297,00  €      85.478,00 30,07%
2005  €   168,17  €      38.641,00  €      84.049,00 30,07%
2004  €   164,87  €      37.883,00  €      82.401,00 29,57%
2003  €   160,85  €      36.959,00  €      80.391,00 29,57%
2002  €   157,08  €      36.093,00  €      78.507,00 29,07%
2001  £ 296.140  £     68.048.000  £   148.014.000 29,07%
2000  £ 288.640  £     66.324.000  £   144.263.000 28,57%
1999  £ 284.100  £     65.280.000  £   141.991.000 28,57%
1998  £ 279.080  £     64.126.000  £   139.480.000 28,17%
1997  £ 274.420  £     63.054.000  £   137.148.000 28,37%

2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164);
  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come illustrato con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%.

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota IVS del 40,82%;

Y3 = aliquota IVS del 37,70%;

Z3 = aliquota IVS del 38%.

3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

Per l’anno 2024 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

Con la circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, alla quale si rinvia, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di prosecuzione volontaria ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD, si conferma l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2024, relative ai soggetti – distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 o con decorrenza successiva a tale data.

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2024

CATEGORIE ALIQUOTE %COEF. RIPARTO BASE QUOTA PENSIONE TOTALEIVS
LAVORATORI DIPENDENTInon agricoli (esclusi domestici) AliquotaCoefficienti 0,11%0,003947 27,76%0,996053 27,87%1
AGRICOLI DIPENDENTI AliquotaCoefficienti 0,11%0,003654 29,99%0,996346 30,10%1
PESCATORI soggettialla legge n. 250/1958 AliquotaCoefficienti 0,11%0,010506 10,36%0,989494 10,47%1
LAVORATORI occupati incantieri di lavoro AliquotaCoefficienti 0,11%0,010055 10,83%0,989945 10,94%1
DOMESTICI AliquotaCoefficienti 0,1375%0,010579 12,86%0,989421 12,9975%1

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2024

CATEGORIE ALIQUOTE %COEF. RIPARTO BASE QUOTA PENSIONE TOTALEIVS
LAVORATORI DIPENDENTInon agricoli (esclusi domestici) AliquotaCoefficienti 0,11%0,003333 32,89%0,996667 33%1
AGRICOLI DIPENDENTI AliquotaCoefficienti 0,11%0,003654 29,99%0,996346 30,10%1
PESCATORI soggettialla legge n. 250/1958 AliquotaCoefficienti 0,11%0,007383 14,79%0,992617 14,90%1
LAVORATORI occupati incantieri di lavoro AliquotaCoefficienti 0,11%0,007550 14,46%0,992450 14,57%1
DOMESTICI AliquotaCoefficienti 0,1375%0,007890 17,29%0,992110 17,4275%1

6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno deve essere calcolato con le seguenti aliquote:

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24 % 24,48 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 23,70 % 24,18 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2024. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1° gennaio 2024)

  Classi di reddito  Reddito medio imponibile  Contribuzione mensile
24 % 23,70 %
 1 Fino a € 18.415 € 18.415 € 368,30 € 363,70
 2 da € 18.416 a € 24.514 € 21.465 € 429,30 € 423,94
 3 da € 24.515 a € 30.613 € 27.564 € 551,28 € 544,39
 4 da € 30.614 a € 36.712 € 33.663 € 673,26 € 664,85
 5 da € 36.713 a € 42.811 € 39.762 € 795,24 € 785,30
 6 da € 42.812 a € 48.910 € 45.861 € 917,22 € 905,76
 7 da € 48.911 a €55.007 € 51.959 € 1.039,18 € 1.026,20
 8 da € 55.008 € 55.008 € 1.100,16 € 1.086,41

COMMERCIANTI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1° gennaio 2024)

            Classi di reddito  Reddito medio imponibile  Contribuzione mensile
24,48% 24,18%
 1 Fino a € 18.415 € 18.415 € 375,67 € 371,07
 2 da € 18.416 a € 24.514 € 21.465 € 437,89 € 432,52
 3 da € 24.515 a € 30.613 € 27.564 € 562,31 € 555,42
 4 da € 30.614 a € 36.712 € 33.663 € 686,73 € 678,31
 5 da € 36.713 a € 42.811 € 39.762 € 811,15 € 801,21
 6 da € 42.812 a € 48.910 € 45.861 € 935,57 € 924,10
 7 da € 48.911 a € 55.007 € 51.959 € 1.059,97 € 1.046,98
 8 da € 55.008 € 55.008 € 1.122,17 € 1.108,42

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al “reddito medio imponibile”.

7. Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Poiché nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415,00 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Leggi sul Portale INPS > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.circolare-numero-36-del-21-02-2024_14485.html