PRINCIPI GENERALI
L’esistenza di tali accordi nell’ambito della materia qui trattata (pensioni) consente il recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche ogni qualvolta tale diritto non sia realizzato o realizzabile in base all’attività lavorativa assicurata in un solo paese (vale a dire in Italia, o nel paese estero convenzionato, ovvero in entrambi i paesi).
Pur seguendo le norme previste dai singoli accordi, i criteri applicati ai fini della concessione delle prestazioni sono fondamentalmente omogenei:
– parità di trattamento;
– applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa;
– totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Gli accordi riguardano in genere:
– prestazioni di invalidità;
– prestazioni di vecchiaia;
– prestazioni ai superstiti;
– prestazioni in caso di morte;
– prestazioni in caso di disoccupazione;
– prestazioni in caso di infortuni sul lavoro;
– prestazioni in caso di malattia;
– prestazioni per la maternità;
– prestazioni per i familiari.
Beneficiari degli accordi bilaterali sono generalmente cittadini di uno Stato contraente; taluni accordi includono nel campo di applicazione soggettivo le persone assicurate in base alla legislazione degli Stati contraenti, a prescindere dunque dalla nazionalità (ad esempio le convenzioni con Australia, Canada, Quebec e Venezuela). Altri accordi si applicano ai lavoratori del settore privato, subordinati e autonomi (ad esempio le convenzioni con Argentina, Città del Vaticano, San Marino, USA, Uruguay).
Disposizioni particolari sono previste nella normativa comunitaria per gli apolidi, rifugiati, familiari di lavoratore comunitario aventi la cittadinanza di uno Stato terzo.