PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

I familiari superstiti, in caso di morte dell’assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

La prima condizione si verifica nel caso in cui il dante causa sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità.
L’altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.
I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta. Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge, anche se separato legalmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno
    periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data
    di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data
    della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
    effetti civili del matrimonio;
  • il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai
    superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Con l’entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto anche in favore del componente superstite dell’unione civile.
Hanno, inoltre, diritto i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università.
I figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del dante causa, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. Sono considerati figli ed equiparati:

  • i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al
    mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti
    dall’articolo 279 del codice civile;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del
    genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno
    vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del
    deceduto;
  • i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di
    legge;
  • i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti
    provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • i figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del
    padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo
    giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale.
Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • 60% per il coniuge senza figli;
  • 80% per il coniuge con un figlio;
  • 100% per il coniuge con due o più figli.

Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Aliquote di reversibilità

Soggetti superstiti Percentuale
un figlio 70%
due figli 80%
tre o più figli  100%
un genitore 15%
due genitori 30%
un fratello o sorella 15%
due fratelli o sorelle 30%
tre fratelli o sorelle 45%
quattro fratelli o sorelle 60%
cinque fratelli o sorelle 75%
sei fratelli o sorelle 90%
sette fratelli o sorelle 100%

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. 25 per cento dell’importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio 40 per cento dell’importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio 50 per cento dell’importo della pensione

Fino a € 20.007,39 , per l’anno 2019, nessuna trattenuta.
Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52, per l’anno 2019, trattenuta del 25%.
Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65, per l’anno 2019, trattenuta del 40%.
Oltre € 33.345,65 , per l’anno 2019, trattenuta del 50%.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

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