PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e in alcuni casi di importo, prescritti dalla legge.

I lavoratori dipendenti, gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e gli iscritti alla Gestione Separata, già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996 che rispettino determinati requisiti, hanno diritto alla pensione di vecchiaia.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e anche di importo nel caso di Gestione Separata, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.
Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.
I requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono diversi in base alle regole previste nella gestione in cui si chiede la pensione, al sesso del richiedente e alla collocazione temporale della contribuzione posseduta nella gestione stessa.
Soggetti iscritti all’AGO (FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – Requisito anagrafico.

Lavoratrici iscritte al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

Periodo Età
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012  62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 67 anni
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202 67 anni

Lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

Periodo Età
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 67 anni

Soggetti iscritti all’AGO (FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – Requisito contributivo.
Tali soggetti possono conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso del requisito contributivo di almeno 20 anni (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata) e del requisito anagrafico come riportato nelle tabelle che seguono.
Oppure possono accedervi, con un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato un’anzianità contributiva di 15 anni. Sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data;
  • dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992. La decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve collocarsi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;
  • dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei dieci anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei dieci anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, contribuisca a raggiungere le 52 settimane. Tra tali lavoratori non sono ricompresi quelli occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.

Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni. Il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.

Soggetti iscritti all’AGO (FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e soggetti iscritti alla Gestione Separata – Requisiti anagrafico e contributivo.
Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

  • in presenza del requisito anagrafico di cui alle precedenti tabelle (per gli iscritti alla Gestione Separata si fa riferimento ai requisiti dei lavoratori autonomi) di un requisito minimo contributivo di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (cosiddetto importo soglia);

oppure

  • al compimento dei 70 anni di età e con cinque anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione.

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 è di 70 anni e 3 mesi , dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è di 71 anni.

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