PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITÀ 80%
Il decreto Amato , il D.lgs n. 503 del 1992 , ha introdotto la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia anticipata, cioè con un’età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria, per i non vedenti e per chi possiede un’invalidità riconosciuta almeno pari all’80%.
In primo luogo, per il diritto alla diversa età pensionabile, l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80 % deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps: se il lavoratore, dunque, ha eventualmente già ottenuto il riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore all’80% da parte di un altro ente, la certificazione rilasciata costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale utile alla pensione di vecchiaia anticipata. In parole semplici, solo la commissione medica dell’Inps può concedere la possibilità di pensionamento anticipato per invalidità, non essendo sufficiente il riconoscimento avuto da altri enti con percentuale non inferiore all’80% . Questo perché, secondo l’Inps, l’invalidità per la pensione di vecchiaia anticipata deve essere valutata secondo le previsioni della nota Legge 222 del 1984 , cioè la legge che disciplina la previdenza dei lavoratori inabili o invalidi: si parla, difatti, d’invalidità pensionabile.
Per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario soddisfare i seguenti requisiti, oltre al possesso dell’invalidità dell’80% , il possesso di almeno 20 anni di contributi (sono sufficienti 15 anni di contributi per i beneficiari di una delle cosiddette deroghe Amato) ed il possesso di un’età almeno pari a 61 anni, per gli uomini, o a 56 anni, per le donne.
Per i non vedenti, i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne.
Non sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori autonomi, in quanto possono fruire del beneficio i soli lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (ad esclusione degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) ed alle forme di previdenza sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria stessa.
Quindi i lavoratori che possono beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità devono possedere almeno 20 anni di contributi accreditati, in qualità di lavoratori subordinati, presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) o un fondo sostitutivo: non è possibile beneficiare della facoltà di cumulo dei contributi , presso Casse differenti.
Niente pensione di vecchiaia anticipata per invalidità nemmeno per chi si avvale della totalizzazione dei contributi, che consiste, come il cumulo, nella facoltà di sommare i contributi di casse diverse ai fini del diritto alla pensione (col ricalcolo interamente contributivo, però, della prestazione, salvo il diritto ad autonoma pensione presso una delle gestioni interessate dalla totalizzazione).
È invece possibile perfezionare il requisito contributivo per l’anticipo della pensione di vecchiaia per invalidità con la ricongiunzione dei contributi:
in questo modo, i versamenti accreditati in diverse casse confluiscono presso il fondo pensione lavoratori dipendenti, come se fossero stati da sempre accreditati presso questa gestione. Dalla data di maturazione dell’ultimo requisito (contributivo , di età o d’invalidità – comunque i requisiti devono essere tutti presenti), è necessario attendere 12 mesi, il cosiddetto periodo di finestra, prima di ottenere la liquidazione della pensione. In cambio dell’anticipo del requisito di età per la pensione di vecchiaia, non sono previste né penalizzazioni, né il ricalcolo contributivo della prestazione o di una sua parte.