PENSIONE ANTICIPATA OPZIONE DONNA

La cosiddetta “Opzione donna” è una prestazione economica erogata, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

A seguito delle recenti modifiche apportate dall’articolo 16 del DL 4/2019 possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018.
La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1959 a condizione, per entrambe le categorie, che siano raggiunti entro il 31.12.2018 il requisito contributivo di 35 anni.
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 30 gennaio 2019. Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti o equiparati ( DS, Aspi , Mini-Aspi, Naspi etc.), indicati, nell’estratto contributivo dell’Inps, con nota 3, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Si ribadisce che, cumulando la relativa contribuzione, per il raggiungimento dei 35 anni effettivi, è valida anche la contribuzione Ex-Inpdap.
Il cumulo , non può essere chiesto con le Casse Professionali ed Enasarco. Inoltre, i 35 anni di contribuzione, devono essere maturati in un’unica gestione.
Ai fini del conseguimento della pensione opzione donna si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione. La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997 ed è applicabile il trattamento minimo. Con l’opzione donna è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda del trattamento pensionistico. Quindi la maturazione dei requisiti di opzione donna non determina, se non viene presentata la domanda di pensione, la revoca della Naspi.

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