NASPI

(Lavoratori Dipendenti Privati)

La domanda può essere presentata da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e che risultano in possesso dei requisiti previsti.
Tra le persone che hanno diritto all’indennità troviamo anche:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

I lavoratori e le lavoratrici che intendono fare domanda devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere in uno stato di disoccupazione involontario (articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
  • rientrare nel requisito contributivo, per cui il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili i contributi previdenziali, quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni.

In presenza dei requisiti indicati, l’accesso alla NASpI 2024 è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • licenziamento disciplinare.

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