DOMANDA DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE IN CONVENZIONE BILATERALE
Le persone che hanno lavorato in Stati extracomunitari, con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, possono chiedere l’accertamento del diritto alla pensione tramite l’Istituto della totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione italiani ed esteri.
La pensione internazionale è rivolta a persone che hanno lavorato nei seguenti Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma).
Lo svolgimento di un’attività lavorativa all’estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di un’esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù del Paese extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.
A questo proposito l’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale con gli Stati esteri precedentemente menzionati. La contribuzione estera viene conteggiata quando la Convenzione contempla l’istituto della totalizzazione internazionale, per maturare i requisiti richiesti ai fini del diritto a pensione, come se si trattasse di contribuzione versata in Italia. L’importo della pensione viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il calcolo del pro-rata.
Analogamente, le istituzioni competenti degli Stati esteri determinano il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto, se necessario e previsto dalla Convenzione bilaterale, della contribuzione accreditata in Italia.
Le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini migranti dell’altro Stato, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini: questo, al fine di favorire la libera circolazione di manodopera.
Gli accordi bilaterali, a differenza dei regolamenti comunitari, per essere operanti nell’ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria. Le Convenzioni hanno validità solo per gli Stati firmatari e operano in modo autonomo rispetto ad altre Convenzioni.
Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi:
- La parità di trattamento per la quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell’altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- il mantenimento dei diritti acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato;
- la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, che si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, al fine di consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.