INDENNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
APPROFONDISCI:
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRODURRE:
1. | MANDATO DI PATROCINIO, PRIVACY |
2. | RICHIEDENTE – Documento di riconoscimento e codice fiscale |
3. | EXTRACOMUNITARI – Fotocopia del permesso di soggiorno / carta di soggiorno |
4. | DOCUMENTI ATTESTANTI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
5. | CODICE IBAN |
L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), prevista dall’articolo 66, commi da 7 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 per la disoccupazione involontaria.
Per avere diritto alla prestazione è necessario possedere specifici requisiti alla data della presentazione della domanda e/o per tutto il periodo di erogazione della prestazione.
In particolare, l’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Il pagamento si articola in massimo sei mensilità di importo pari al 75% di suddetto reddito medio mensile, come sopra determinato, nei casi in cui lo stesso sia pari o inferiore, per l’anno 2022, all’importo di € 1.250,87, limite annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Nei casi in cui, invece, l’importo del reddito medio mensile sia superiore a € 1.250,87, l’indennità è pari al 75% del predetto importo di € 1.250,87 incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.250,87. In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.360,77 nel 2022, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
NOTA BENE: l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria (es. NASpI e DIS-COLL).
Requisiti per accedere alla prestazione
- Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
- Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’“APE sociale”. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 35.000.