DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Le Convenzioni contro la Doppia Imposizione Fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l’Italia ha stipulato apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale nelle pensioni. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.

L’Italia ha stipulato convenzioni con:

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Equador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno unito, Repubblica Ceca, Repubblica federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobaco, Tunisia, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica, Venezuela, Vietnam, Zambia.

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