DIS-COLL
(Collaboratori Coordinati e Continuativi, Amministratori di Società, Liberi Professionisti non iscritti a un albo)
La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Dal 1°luglio 2017, l’indennità è stata stabilizzata ed è riconosciuta anche agli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.
Per poter accedere alla DIS-COLL i lavoratori/trici devono poter dimostrare di essere:
- disoccupati al momento di presentazione della domanda;
- in possesso di almeno un mese di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro.
L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile che è calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa e dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi presenti.
La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi della durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della DIS-COLL sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione. I periodi di fruizione della DIS-COLL non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.